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Il medico competente: gestione della sorveglianza Sanitaria e rispetto della Privacy

Il Medico competente è una figura coinvolta in diversi aspetti connessi alla prevenzione e protezione della salute dei lavoratori, sia nelle organizzazioni pubbliche che private.

Il suo raggio d’azione va dalla collaborazione per la valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, tramite l’effettuazione di visite mediche ed accertamenti sanitari secondo il protocollo individuato per il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Medico competente (MC) quando le lavorazioni dell’organizzazione espongono i lavoratori a rischi per cui vi è l’esigenza della sorveglianza sanitaria (fra i casi più diffusi quello della presenza di addetti al videoterminale per almeno 20 ore settimanali o alla movimentazione manuale dei carichi). 

Il decreto-legge 48/2023, come già da noi comunicato precedentemente, modifica l’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, estendendo l’obbligo di sorveglianza sanitaria, secondo valutazione specifica, a tutti i rischi per i quali la sorveglianza venga ritenuta necessaria.

Come è noto, il Medico competente si trova a trattare dati personali particolari per cui, come chiarito dal Garante privacy, riveste il ruolo di titolare autonomo del trattamento.

 Certamente il MC, in quanto Medico, è tenuto a mantenere il segreto professionale in base all’art. 10 del Codice deontologico professionale; aspetto che di per sé implica il rispetto della privacy dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

Detto ciò, sappiamo che le cartelle sanitarie contengono, oltre ai dati anagrafici della persona/lavoratore sottoposto a visita medica, anche dati definiti particolari: es: dati relativi a visite mediche specialistiche che presuppongono accertamenti mirati a problematiche personali e conseguenti referti di accertamenti integrativi, o semplicemente una anamnesi lavorativa che può evidenziare problematiche psico-sociali nell’ambiente del lavoro.

È quindi responsabilità del MC custodire e aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, che possono essere prodotte in modalità cartacea o elettronica.

Se prodotte in modalità cartacea, il luogo di custodia va definito al momento della nomina del MC. In questo caso sarà necessario predisporre misure di sicurezza appropriate per garantirne la sicurezza e l’accesso al solo al MC.

Se tenute su un database dell’Azienda di cui fa parte il lavoratore, andranno concordate soluzioni tra datore di lavoro e MC che garantiscano l’accessibilità solo al medico competente e non permettano, non solo al datore di lavoro ma anche all’amministratore di sistema, di potervi accedere.

In qualsiasi modalità siano gestite le cartelle sanitarie è fondamentale trovare la soluzione più adatta per non perdere i dati delle stesse.

Se le cartelle sono di tipo cartaceo, occorre custodire le cartelle in luogo sicuro e protetto, come ad esempio un armadietto dedicato e chiuso a chiave con accesso esclusivo al Medico Competente. Ultimamente, anche a causa dell’elevata quantità di materiale cartaceo, è sempre più difficile garantire una protezione totale; per cui la tendenza attuale è provvedere alla informatizzazione anche della documentazione riguardante la sorveglianza sanitaria, così come succede per gli attestati di formazione o dei documenti per la valutazione del rischio.

Sicuramente bisogna scegliere un sistema che assicuri che le informazioni sensibili non vengano carpite o smarrite a causa di problemi legati ad hardware obsoleti o a causa di guasti non recuperabili.

Un sistema che si sta rivelando ottimale è quello di prevedere, da parte dell’Azienda, sistemi gestionali con servizi in cloud che prevedono l’installazione di database e servizi correlati su server aziendali che godono di opportune logiche di protezione e back up dei dati.

Queste applicazioni in cloud possono rappresentare un valido strumento purché il sistema sia ospitato su un centro dati certificato. 

In tema privacy, poi, con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro) sono stati riformati due aspetti relativi alla sostituzione del MC ed alla consegna delle cartelle sanitarie e di rischio alla fine del rapporto di impiego.

Con il DL 48/2023 la possibilità di sostituzione viene “liberalizzata” prevedendo, in caso di “gravi e motivate ragioni” che il MC possa autonomamente comunicare al datore di lavoro il nominativo del proprio sostituto per un tempo definito.

Relativamente alle cartelle sanitarie e di rischio, il DL 48/2023 prevede che il MC “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.

A tale scopo, il MC dovrebbe prevedere una procedura atta a seguire il rispetto di tali adempimenti da parte dei MC, senza che altri soggetti non abilitati, all’interno delle organizzazioni possano avere visione delle cartelle.

Questi due aspetti saranno sicuramente oggetto di future richieste di chiarimento almeno per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro che potrebbe, ad esempio, essere chiamato alla comunicazione del sostituto dal TUSSL.

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