Sorveglianza Sanitaria

Cos’è la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell’idoneità specifica di lavoratore alla mansione lavorativa tramite l’accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il suo lavoro comporta.

La valutazione comprende accertamenti preventivi (effettuati sia prima dell’ assunzione che prima del cambio mansione) e periodici (effettuati a intervalli di tempo) e consistono in un esame clinico (visita medica) e indagini diagnostiche. tali accertamenti sono valutati allo scopo di verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato, al fine di valutare l’idoneità del soggetto stesso.

Il documento finale è il giudizio di idoneità che indica al datore di lavoro eventuali consigli e/o limitazioni al fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie professionali.

La normativa

La normativa di riferimento, negli articoli dal 38 al 42 del Testo Unico sulla sicurezza, descrive la sorveglianza sanitaria, un provvedimento volto alla tutela della salute dei dipendenti.

Tale misura obbligatoria, che comprende visite precauzionali e regolari, è esclusa nelle imprese in cui non vi sono lavoratori dipendenti (o a essi equivalenti), a prescindere dal tipo di attività svolta. Le organizzazioni con uno o più lavoratori dipendenti o equiparati (soci o allievi), invece, nei settori previsti dalla legge, devono nominare un medico competente che svolga i necessari controlli.

Le visite mediche previste, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono indagini diagnostiche ed esami clinici e biologici richiesti dal medico competente in base al rischio rilevato.

Le visite

Visita medica preventiva allo scopo di assicurarsi dell’assenza di controindicazioni per il dipendente nello svolgimento del lavoro, al fine di certificarne l’idoneità alla mansione specifica; sono previste anche visite mediche preventive in fase pre-assuntiva (su scelta del datore di lavoro, del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL) e precedenti la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di oltre sessanta giorni continuativi, per verificare l’idoneità alla mansione.

Visita medica periodica volta a verificare lo stato di salute dei lavoratori e documentarne la capacità di svolgere le proprie mansioni. La periodicità di tali controlli, in mancanza di diverse indicazioni, è annuale. Tuttavia, in seguito alla valutazione del rischio, il medico competente può stabilirne una diversa frequenza. Inoltre, l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può stabilire contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli segnalati dal medico competente;

Visita medica richiesta dal lavoratore, qualora considerata in correlazione ai rischi professionali o a condizioni di salute influenzabili dall’attività lavorativa svolta, al fine di giudicare idonea la mansione specifica;

Visita medica nel caso di cambio di mansione, per appurare l’idoneità del dipendente;

Visita del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Gli accertamenti

I risultati delle visite e degli accertamenti medici devono essere raccolti nelle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti. 

Il medico competente, analizzando i risultati emersi, esprime per iscritto uno dei giudizi di seguito riportati, dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea (precisare i limiti temporali di validità);
  • inidoneità permanente. 

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione…

Il medico competente si occupa di svolgere attività di sorveglianza e visite mediche…

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