L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. Lavoro collegato alla Legge di Bilancio 2024
Le novità introdotte hanno apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008, soprattutto alle attività che riguardano la Sorveglianza Sanitaria e, quindi, quelle del Medico Competente.
Le novità più significative riguardano:
- le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo lunghe assenze;
- le visite mediche preassuntive;
- la verifica dei requisiti formativi ECM.
Dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 viene modificata la lettera e-ter) del comma 2, rendendo discrezionale la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, che va svolta solo “qualora sia ritenuta necessaria dal Medico Competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Infatti, qualora il Medico competente non ritenga necessario procedere alla visita, lo stesso è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Inoltre, l’eliminazione della precedente formulazione del comma 2-bis dello stesso articolo 41 cancella la possibilità che le visite mediche preassuntive vengano svolte dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Le modifiche dello stesso comma obbligano invece il Medico Competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, a “tener conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso […], al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva”.
Infine all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4» che conferisce direttamente al Ministero della Salute la verifica dei requisiti formativi ECM che il Medico Competente deve assicurare e mantenere per continuare a svolgere la propria attività. Allo stato attuale resta, comunque, vigente anche l’obbligo di comunicazione del possesso del requisito formativo mediante l’invio di autocertificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.M. Lavoro del 4 marzo 2009.
Ricordiamo che il provvedimento deve ancora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per divenire legge dello Stato e per individuare la data a partire dalla quale queste variazioni legislative diverranno esecutive.


