La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Si tratta, in particolare, della visita medica obbligatoria prima del rientro in servizio del dipendente.
Nell’interpello n. 1 del 6 febbraio 2024 è stata chiarita, grazie alla risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore che si sia assentato per oltre 60 giorni a causa di malattia, anche se il lavoratore stesso non è esposto ad alcun rischio lavorativo.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria “ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza”, oltre nei casi previsti dalla legge.
Quindi, anche alla luce della sentenza n. 7566 del 2020, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro; nel caso di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria a seguito di un’assenza superiore ai 60 giorni per motivi di salute (art. 41, comma 2, lettera e-ter D.Lgs. n.81/08) gli stessi devono essere sottoposti alla visita medica prima del rientro in servizio al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.
Scarica Interpello n. 1/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ![]()


