La legge di conversione del decreto Anticipi proroga al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i “genitori di figli under 14” ed anche per i “lavoratori fragili”, i dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid. Al momento, la disposizione riguarda i dipendenti del settore privato; mentre per i lavoratori affetti da patologie croniche e con particolari connotazioni di gravità (cosiddetti lavoratori fragili), l’emendamento, si riferisce, non soltanto, ai lavoratori con figli “under 14” ma il testo proroga l’art. 90, comma 1, del D.L. n. 34/2020 che parla di entrambe le categorie:
Requisiti per il diritto al lavoro agile
I requisiti che un genitore deve possedere per poter vantare il diritto al lavoro da remoto sono:
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato debbono avere, al momento della richiesta, almeno un figlio “under 14”. Il diritto non può essere esercitato se uno dei due genitori beneficia già di ammortizzatori sociali; o di sospensione o riduzione di orario: o non lavori;
- il lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta presso il datore di lavoro privato, anche in un’ottica di previsione di modalità aziendali o definite da accordi collettivi applicati. Ciò significa che, se la prestazione del genitore non è compatibile con il lavoro agile (ad esempio quando si tratta di dipendente che ricopre una mansione che fisicamente non può essere svolta lontano dal luogo/sede d lavoro), il diritto non scatta
- la prestazione lavorativa in lavoro agile, ricorda il successivo comma 2 dell’art. 90, può essere svolta anche attraverso strumenti informatici che sono nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Verificate le condizioni appena descritte, scatta per il genitore il diritto al lavoro agile, ed il datore di lavoro è tenuto a concederlo. Ovviamente si potranno concordare periodi di presenza in azienda.
Proroga per i “lavoratori fragili”
Come detto, la proroga riguarda anche i lavoratori “fragili”, legati ad un possibile “stato di rischio” Qui il lavoro agile è riconosciuto, sulla base di valutazioni del medico competente (art. 83 del D.ls. n. 81/08) che nella valutazione del possibile rischio da contagio, deve tenere conto sia dell’età che delle condizioni derivanti da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, per chi è affetto da più malattie: la prestazione con modalità agile deve, comunque, essere compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa svolta.
Per completezza di informazione si ricorda che, attualmente, il diritto al lavoro agile di quest’ultima categoria (lavoratori fragili) è ampio e preminente, non essendo, in alcun modo, condizionato. Di conseguenza, quindi, possono lavorare in smart-working con altre mansioni comprese nella medesima categoria od inquadramento, senza alcuna diminuzione della retribuzione.


