Il sopralluogo del Medico Competente in ambiente di lavoro è disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 ed è anche uno degli obblighi previsti dalla normativa.
Cos’è ed in che cosa consiste
Il sopralluogo che il Medico Competente esegue, è una visita agli ambienti di lavoro che ha lo scopo di individuare eventuali rischi lavorativi valutando se sia necessario apportare modifiche o migliorie agli ambienti di lavoro o ai macchinari utilizzati in azienda.
Il sopralluogo consente di identificare i fattori di rischio presenti e di adottare le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Periodicità con la quale va svolto il sopralluogo
Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro, solitamente, almeno una volta l’anno
La periodicità è, però, stabilita sulla base della valutazione dei rischi e l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata, dal Medico Competente, al datore di lavoro in modo da poter essere annotata nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Sulla base di quanto evidenziato dal DVR e dallo svolgimento del sopralluogo del Medico Competente sul posto di lavoro, quest’ultimo redigerà il protocollo sanitario ai fini del rilascio della idoneità lavorativa, nel quale saranno indicati:
- tutti gli accertamenti medico-strumentali a cui sottoporre il lavoratore,
- la frequenza con la quale dovranno essere eseguiti tutti gli esami clinici e strumentali a seconda del tipo di mansione svolta dal dipendente:
- i rischi e relativi pericoli a cui è sottoposto.
Alla fine del sopralluogo negli ambienti di lavoro, il Medico Competente redige un verbale di sopralluogo, all’interno del quale indica le conclusioni di quanto verificato, confermando o meno il piano sanitario in essere o proponendo eventuali modifiche, appunto in relazione a quanto riscontrato.
Ricordiamo che Il sopralluogo dei luoghi di lavoro del Medico Competente è una procedura essenziale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la conformità alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Verifiche svolte dal Medico Competente durante il sopralluogo
Riportiamo, per riassumere, una lista comprendente le verifiche che il Medico Competente attua durante un sopralluogo dei luoghi di lavoro:
- Verifica della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione adottate
- Verifica dell’illuminazione e della ventilazione dei luoghi di lavoro
- Verifica dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale DPI
- Verifica dell’esistenza di un piano di emergenza e di evacuazione
- Verifica dell’esistenza di procedure di gestione dei rischi chimici, se presenti
- Verifica della formazione e dell’informazione dei lavoratori sui rischi presenti
- Verifica dell’esistenza di una procedura per la gestione del primo soccorso
- Verifica delle condizioni igieniche degli ambienti di lavoro
- Verifica dell’esistenza di un sistema di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici
Conclusioni
Si indica che il sopralluogo è “l’attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e alla promozione di iniziative di miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.
Di seguito riportiamo i requisiti essenziali del sopralluogo, che deve essere adeguatamente programmato e strutturato:
- presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto in tempo reale sui rischi critici aziendali e sull’efficacia delle misure prevenzionistiche adottate;
- la presenza al sopralluogo sia del RSPP che del/dei RLS;
- la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni richieste”.
Inoltre, durante il sopralluogo, il Medico Competente deve:
verificare l’adozione e la messa in atto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni o limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia.
condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti nel documento di valutazione dei rischi;
valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (DPC), quali: impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc. e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), quali: cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.;
verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori, riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedure di lavoro da parte degli stessi;


