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Un lavoratore che per mansione non è soggetto a sorveglianza sanitaria può richiedere la visita medica del lavoro?

Nella Sorveglianza Sanitaria, esistono situazioni che devono essere attenzionate singolarmente.

Verifichiamo, in questo caso, se un lavoratore non assoggettabile per mansione lavorativa a Sorveglianza Sanitaria aziendale, può richiedere comunque una visita medica al Medico Competente.

Sicuramente ogni lavoratore, se lo reputa opportuno, può fare richiesta di visita medica del lavoro, ma l’effettivo svolgimento della visita dipende da una valutazione tecnica e legale.

Infatti, secondo l’Articolo 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria scatta anche “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

Come chiedere la sorveglianza sanitaria se la mansione non lo prevede?

Se la mansione non prevede di base la sorveglianza sanitaria, si seguono queste regole:

  • Il presupposto della correlazione: Il lavoratore deve motivare la richiesta basandosi sul fatto che i compiti svolti provocano o potrebbero aggravare i suoi problemi di salute (es. dolori posturali dovuti alla sedia o sforzi non censiti nel Documento di Valutazione dei Rischi):

Questo aspetto è di cruciale importanza per due motivi:

  1. Integrazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): Se il Medico Competente riscontra che i dolori o i problemi del lavoratore sono effettivamente causati dall’attività svolta (anche se non previsti inizialmente), ha l’obbligo di segnalarlo al Datore di Lavoro e al RSPP. Questo input serve per aggiornare la valutazione dei rischi dell’intera azienda.
  2. Tutela da rischi “emergenti” o trascurati: Molto spesso le mansioni considerate “non a rischio” (come il lavoro d’ufficio sotto le 20 ore settimanali al videoterminale, o attività commerciali leggere) nascondono problematiche posturali, di movimentazione carichi occasionale o di stress lavoro-correlato che il lavoratore percepisce prima che vengano catalogate.
  • La decisione del Medico Competente: Il Medico non è obbligato ad accettare in automatico la richiesta del lavoratore. Egli esamina le motivazioni: se ritiene che la richiesta sia effettivamente correlata ai rischi del lavoro, fissa la visita. Se la ritiene infondata o puramente legata a patologie personali non influenzate dal lavoro, può rifiutarla:
  • questa impostazione serve a proteggere l’azienda e il sistema sanitario da un uso improprio delle risorse, garantendo al contempo che i problemi reali trovino una risposta.
  • Il rifiuto motivato per iscritto da parte del Medico Competente tutela anche il medico stesso: formalizza la sua decisione tecnica ed evita contestazioni future in merito a una presunta “omissione di soccorso o di cura” nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
  • I costi: Se il Medico Competente accetta la richiesta, la visita e gli eventuali accertamenti diagnostici sono totalmente a carico del datore di lavoro.

il principio dell’invarianza finanziaria per il lavoratore è assoluto. Secondo l’Articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Ciò comporta regole rigidissime per la gestione dei costi e del tempo:

  1. Accertamenti e visite: Il datore di lavoro deve pagare la parcella del Medico Competente, le visite specialistiche e gli esami strumentali (es. analisi del sangue, radiografie, spirometrie) ritenuti necessari dal medico per emettere il giudizio.
  2. Orario di lavoro: La visita e gli accertamenti devono svolgersi, per quanto possibile, durante l’orario di lavoro. Se eseguiti fuori dall’orario di lavoro, il tempo impiegato deve essere comunque retribuito o compensato come tempo di lavoro effettivo.
  3. Spese di trasferta: Se la visita o gli esami si svolgono in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro (es. presso la clinica del Medico Competente), il datore di lavoro deve rimborsare le spese di viaggio.
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