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Giudizio di idoneità lavorativa con prescrizioni o limitazioni: il lavoratore può lavorare?

Un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni significa, in linea generale, che il lavoratore è idoneo a svolgere la mansione, ma a determinate condizioni indicate dal medico competente.

I possibili giudizi previsti dalla normativa sono:

  • Idoneità: il lavoratore può svolgere la mansione senza particolari condizioni.
  • Idoneità con prescrizioni o limitazioni: il lavoratore può lavorare, ma il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni o limitazioni indicate dal medico competente.
  • Inidoneità temporanea: il lavoratore non può svolgere la mansione per il periodo indicato.
  • Inidoneità permanente: il lavoratore non può più svolgere quella specifica mansione.

Le prescrizioni possono consistere, ad esempio, in:

  • evitare il sollevamento di carichi superiori a un certo peso;
  • non svolgere lavoro notturno;
  • fare pause periodiche;
  • utilizzare specifici dispositivi di protezione.

Le limitazioni possono riguardare l’esclusione di alcune attività della mansione; ad esempio lavori in quota, guida di mezzi, esposizione a determinati agenti).

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il giudizio del medico competente, rispettando tutte le prescrizioni e limitazioni. Se ciò non è possibile, dovrà valutare un diverso impiego compatibile, nel rispetto della normativa vigente.

Cosa deve/può fare il lavoratore?

Il lavoratore deve seguire le indicazioni e indossare o usare gli strumenti prescritti

Le Prescrizioni relative al lavoratore per la mansione specifica che svolge: Impongono l’uso di particolari strumenti o cautele; per esempio: indossare specifici dispositivi di protezione o fare pause regolari.

In sintesi: il lavoratore può lavorare, ma solo nel rispetto delle prescrizioni o limitazioni indicate nel giudizio di idoneità emesso dal Medico Competente.

Se non si è d’accordo con il giudizio di idoneità emesso dal Medico Competente, cosa si può fare?

Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso all’ASL competente (oggi Azienda Sanitaria Locale/ATS a seconda della regione) entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

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