Un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni significa, in linea generale, che il lavoratore è idoneo a svolgere la mansione, ma a determinate condizioni indicate dal medico competente.
I possibili giudizi previsti dalla normativa sono:
- Idoneità: il lavoratore può svolgere la mansione senza particolari condizioni.
- Idoneità con prescrizioni o limitazioni: il lavoratore può lavorare, ma il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni o limitazioni indicate dal medico competente.
- Inidoneità temporanea: il lavoratore non può svolgere la mansione per il periodo indicato.
- Inidoneità permanente: il lavoratore non può più svolgere quella specifica mansione.
Le prescrizioni possono consistere, ad esempio, in:
- evitare il sollevamento di carichi superiori a un certo peso;
- non svolgere lavoro notturno;
- fare pause periodiche;
- utilizzare specifici dispositivi di protezione.
Le limitazioni possono riguardare l’esclusione di alcune attività della mansione; ad esempio lavori in quota, guida di mezzi, esposizione a determinati agenti).
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il giudizio del medico competente, rispettando tutte le prescrizioni e limitazioni. Se ciò non è possibile, dovrà valutare un diverso impiego compatibile, nel rispetto della normativa vigente.
Cosa deve/può fare il lavoratore?
Il lavoratore deve seguire le indicazioni e indossare o usare gli strumenti prescritti
Le Prescrizioni relative al lavoratore per la mansione specifica che svolge: Impongono l’uso di particolari strumenti o cautele; per esempio: indossare specifici dispositivi di protezione o fare pause regolari.
In sintesi: il lavoratore può lavorare, ma solo nel rispetto delle prescrizioni o limitazioni indicate nel giudizio di idoneità emesso dal Medico Competente.
Se non si è d’accordo con il giudizio di idoneità emesso dal Medico Competente, cosa si può fare?
Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso all’ASL competente (oggi Azienda Sanitaria Locale/ATS a seconda della regione) entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
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