Negli ultimi tempi si sta delineando la possibilità di emanare un Decreto-legge in materia di lavoro che potrebbe portare ad importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro).
Tali modifiche riguarderebbero anche la Sorveglianza Sanitaria e, nello specifico, nell’Articolo 25, (Obblighi del medico Competente): comma 1
- dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”;
- dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
Il Medico Competente, secondo i propri obblighi delineati dall’Art. 25 D.Lgs. 81/08,
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Quindi:
“La lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che in caso di grave impedimento del Medico Competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti“.
Queste Due novità forniranno sia un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori prodotte dalle precedenti aziende al nuovo datore di lavoro, direttamente dal lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro, sia la fine delle restrizioni burocratiche alla sostituzione temporanea del Medico Competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto.


