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Sorveglianza Sanitaria: invio Allegato 3b al 31/03/2026

Oggetto: termini relativi agli adempimenti previsti dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008

Il decreto legislativo 81/2008, all’art. 40 comma 1 recita: “Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B”. Pertanto, l’invio dell’allegato 3B da parte dei medici competenti, adempimento amministrativo di notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria, è da effettuarsi entro il 31 marzo 2026.

Che cos’è l’Allegato 3B

L’Allegato 3B è un documento fondamentale nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, un elemento imprescindibile delineato dal D.Lgs 81/08, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro nell’Art. 40 che definisce i rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale.

Questo documento, di vitale importanza, rappresenta il fulcro della comunicazione tra il medico competente e l’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

La sua funzione primaria è quella di raccogliere e trasmettere dati aggregati, sia di natura sanitaria che relativi ai rischi, riguardanti i lavoratori che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell’anno precedente. 

Il documento offre un’analisi approfondita delle condizioni di salute e sicurezza aziendali, permettendo alle autorità competenti di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione portate avanti durante l’anno.

L’Allegato 3B non è semplicemente un adempimento burocratico, ma uno strumento di monitoraggio e prevenzione, che permette di tracciare un quadro completo della salute dei lavoratori in relazione ai rischi presenti nei loro ambienti di lavoro.  Attraverso l’analisi dei dati contenuti in questo allegato, è possibile identificare tendenze, rilevare eventuali criticità e adottare misure preventive mirate, contribuendo così a creare ambienti di lavoro più sicuri e salubri.

Allegato 3B: chi lo deve compilare

L’Allegato 3B, elemento cardine della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs 81/08, rappresenta un adempimento fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il responsabile della sua compilazione è il Medico Competente che viene nominato dal datore di lavoro per svolgere attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. 

La sua figura è essenziale per garantire la corretta applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza, e la compilazione dell’Allegato 3B rientra tra i suoi compiti principali.

Il medico competente è tenuto a compilare e trasmettere l’Allegato 3B all’INAIL entro i termini stabiliti dalla legge (31/03 di ogni anno salvo proroghe)

Questo documento contiene dati sanitari e di rischio relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno precedente. La sua compilazione richiede una conoscenza approfondita dei rischi lavorativi presenti in azienda e delle condizioni di salute dei lavoratori.

Allegato 3B: a cosa serve

L’Allegato 3B è uno strumento di valutazione dello stato di salute dei lavoratori. 

La sua funzione principale è quella di fornire una panoramica dettagliata dei dati sanitari e dei rischi a cui sono esposti i lavoratori all’interno delle aziende. 

Questo permette di:

L’Allegato 3B rappresenta, quindi, uno strumento essenziale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, fornendo informazioni preziose per la prevenzione delle malattie professionali e per il miglioramento delle condizioni di lavoro. Per l’anno 2026, non sono state ufficializzate novità sostanziali o proroghe riguardanti la trasmissione dell’Allegato 3B. Pertanto, resta confermata la scadenza ordinaria fissata al 31 marzo 2026.

In Sintesi

  • Scadenza: La trasmissione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai dati dell’anno solare precedente.
  • Sanzioni: L’omessa, tardiva o errata trasmissione comporta per il medico competente una sanzione amministrativa che può variare da 1.096 a 4.932 euro (Art. 58 D.Lgs. 81/08). 

Procedura di invio

  1. Raccolta dati: Il medico aggrega i risultati delle visite e degli esami per ciascuna unità produttiva.
  2. Accesso al portale: Utilizzo delle credenziali (SPID/CIE) sul sito INAIL.
  3. Compilazione: Inserimento delle informazioni richieste (codici ATECO, numero giudizi di idoneità, ecc.).
  4. Invio e Ricevuta: Una volta trasmesso il file, il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuto adempimento. 

Si ricorda che l’Allegato 3B non va confuso con l’Allegato 3A, che riguarda invece i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio individuale.

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