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Il Decreto Lavoro 2023 e le modifiche in materia di sicurezza sul lavoro per la Sorveglianza Sanitaria

A seguito della nostra precedente informativa, si confermano le modifiche al Testo Unico di Salute e Sicurezza (D.lgs. 81/08) apportate dal Decreto-Legge n. 48/2023(DL 48/2023) noto come DECRETO LAVORO 2023.

Si tratta del primo provvedimento in ambito giuslavoristico del Governo Meloni.  Il nuovo provvedimento interviene su molte materie e su tantissimi aspetti del mondo del lavoro e delle politiche attive


Il DL 48/2023 in materia di sicurezza sul lavoro modifica il Testo Unico di Sicurezza e contiene altri provvedimenti che incidono anche sulla salute e sicurezza dei lavoratori

Riportiamo di seguito, in sintesi, ciò che riguarda la Sorveglianza Sanitaria:

  • obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi
  • all’articolo 18, comma 1, lettera a)
    obblighi del datore di lavoro e del dirigente – nomina del Medico competente

Nomina del Medico competente – cosa prevede il DL Lavoro

Il DL 48/2023 modifica l’art. 18 comma 1 lettera a)

Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono:

  • Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.

Obblighi del medico competente

Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente

Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

Viene dunque introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).

Inoltre, con la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

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